Vendite straordinarie
Vendite di liquidazione, vendite di fine stagione (saldi) e vendite promozionali

CategorieDocumenti

folder icon 1 Vendite di Liquidazione

Le vendite di liquidazione sono effettuate al fine di esaurire tutte le proprie merci a seguito di:

  • cessazione dell'attività
  • trasferimento in gestione o cessione in proprietà d'azienda
  • trasferimento dell'azienda in altro locale
  • trasformazione o rinnovo dei locali
Le disposizioni normative sono in particolare definite dall'art. 114 della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6.

L'esercizio della vendita di liquidazione è subordinato alla presentazione di comunicazione al SUAP almeno quindici giorni prima della data di inizio nel rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dai provvedimenti di cui all'art. 114 della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6.

folder icon 0 Vendite di Fine Stagione (Saldi)

Le vendite di fine stagione sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di esitare, durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo, prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che, se non sono venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento.

La Regione Lombardia ha stabilito che:

  • saldi invernali inizieranno il primo giorno feriale antecedente l’Epifania di ogni anno;
  • i saldi estivi inizieranno il primo sabato del mese di luglio.

In caso di ulteriori informazioni si consiglia di prendere visione della comunicazione pubblicata in merito dalla Regione Lombardia.

L'operatore dovrà rispettare le norme sull'informazione e tutela del consumatore previste dall'art. 117 della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6.

Per effettuare le vendite di fine stagione l'operatore commerciale non è tenuto a presentare alcuna comunicazione al SUAP.
folder icon 0 Vendite Promozionali

Le vendite promozionali sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita per periodi di tempo limitato.

Ai sensi dell'art. 116 della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6,  le vendite promozionali dei prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda o, in genere, prodotti che, se non sono venduti entro un certo tempo, sono suscettibili di notevole deprezzamento, non possono essere effettuate nei periodi definiti per le vendite di fine stagione e nei trenta giorni antecedenti, né in ogni caso dal 25 novembre al 31 dicembre. Non sono soggette alle restrizioni temporali citate le vendite promozionali dei prodotti alimentari, dei prodotti per l'igiene della persona e per l'igiene della casa.

L'operatore dovrà rispettare le norme sull'informazione e tutela del consumatore previste dall'art. 117 della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6.

Per effettuare le vendite promozionali l'operatore non è tenuto a presentare alcuna comunicazione al SUAP.


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